1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dei dirigenti istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;
b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:
1) primo dirigente;
2) dirigente superiore;
3) dirigente generale.