Art. 1.

      1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dei dirigenti istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;

          b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:

              1) primo dirigente;

              2) dirigente superiore;

              3) dirigente generale.